Art. 7.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Venezia Orientale, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Venezia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in relazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.